L’amore è un percorso che due persone decidono volontariamente di intraprendere passo dopo passo. Può accadere però che la coppia, ad un certo punto del loro cammino si trovi a vivere una situazione di crisi che li porta a non tollerare più la convivenza.
La separazione è un istituto giuridico disciplinato dal nostro codice civile dagli artt. 162 e ss. che consente ai coniugi di sospendere gli effetti civili del matrimonio.
Se le parti pacificamente riescono a raggiungere un accordo sull’affidamento e collocamento dei figli, sull’assegno di mantenimento, sui rapporti patrimoniali e su altri aspetti, parleremo di separazione consensuale. I coniugi potranno decidere se essere assistiti da un avvocato per entrambi oppure da un avvocato per parte.
La separazione ha inizio con il deposito di un ricorso presso la cancelleria del Tribunale competente, ossia, quello dove uno dei due coniugi ha la residenza o il domicilio. La cancelleria formerà un fascicolo contenente il ricorso, le dichiarazioni dei redditi di ciascun coniuge, la copia dell’atto di matrimonio, lo stato di famiglia e i certificati di residenza. Successivamente al deposito del ricorso il Presidente del Tribunale fisserà l’udienza di comparizione delle parti. Durante l’udienza il Presidente avvierà un tentativo di conciliazione il cui scopo è quello di accertare se la volontà dei coniugi è quella di separarsi. Se il tentavo di conciliazione ha esito positivo, la fase della separazione si conclude e verrà redatto un verbale contenente la volontà delle parti a porre fine alla separazione. Qualora, invece, la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale persista, il Presidente darà lettura degli accordi raggiunti dai coniugi e le parti sottoscriveranno un verbale. A questo punto il Presidente, appurata la legalità delle condizioni poste nell’accordo di separazione, procederà all’emanazione del decreto di omologazione.
Compreso il procedimento, mi soffermo sugli accordi che contiene il ricorso.
Se dall’unione matrimoniale sono nati figli, l’accordo dovrà necessariamente contenere le statuizioni relative alla responsabilità genitoriale. L’art. 147 c.c. impone ad entrambi i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Un matrimonio può anche finire, ma le responsabilità genitoriale continuerà a persistere. I figli non possono (e non devono) subire le problematiche che hanno investito la coppia. Per questo motivo è necessario che i genitori, anche se separati, collaborino costantemente tra di loro, accantonando i reciproci dissapori per il bene dei giovani figli. Spesso accade (anche nei casi di separazione consensuale) che uno dei due coniugi si trovi a dover sopportare la scelta dell’altro di porre fine all’unione, animando così negativamente gli animi e ciò potrebbe influire sul rapporto con i figli. I genitori devono garantire un rapporto costante ed equilibrato con i loro ragazzi al fine di evitare l’allontanamento emotivo del genitore non collocatario. A tal fine è auspicabile una partecipazione attiva alla loro vita scolastica, ludica e ai loro hobby.
I genitori, inoltre, hanno l’obbligo di mantenere economicamente i figli anche se maggiorenni e non ancora percepienti reddito (e quindi non autosufficienti). Negli accordi di separazione per tale motivo si prevede che il coniuge versi all’altro un contributo di mantenimento in favore dei figli. La somma viene stabilita dalle parti proporzionalmente al proprio reddito. Da ciò si evince che i genitori hanno l’obbligo di sostenere le spese ordinarie e straordinarie in favore dei figli. Brevemente, le spese ordinarie sono le spese che rientrano nell’ordinario regime di vita del figlio e sono ricomprese nell’assegno di mantenimento; mentre le spese straordinarie, ossia le spese imprevedibili, sono corrisposte extra, normalmente nella misura del 50% (o in misura variabile pattuita dai coniugi) con necessità di consenso preventivo.
L’accordo conterrà anche le statuizioni relative alla casa familiare. Probabilmente il genitore che maggiormente trascorrerà il tempo con i figli, avrà anche la possibilità di continuare ad abitare la casa collocandosi con loro. Anche in questo caso si tratta di accordi assunti liberamente dalle parti.
L’accordo inoltre potrà contenere tutte le determinazioni di carattere patrimoniale.
Quanto ai tempi di separazione, questi richiedono alcuni mesi che possono variare a seconda del carico di lavoro dei Tribunali.
Una piccola parentesi merita il tema dell’addebito. L’addebito, è una facoltà concessa ad un un coniuge di chiedere al giudice di accertare che la crisi coniugale sia stata causata principalmente dal comportamento scorretto dell’altro coniuge. Il giudice sarà quindi chiamato ad accertare se vi è stata la violazione doveri previsti dall’art. 143 del codice civile (fedeltà – assistenza morale reciproca – mancata collaborazione nell’interesse della famiglia). Nei casi di separazione consensuale l’addebito di separazione non può essere chiesto in quanto le parti non possono stabilire di comune accordo la responsabilità di uno, piuttosto che dell’altro. Tale accertamento potrà essere effettuato soltanto da un giudice.